Art. 35

Notifica delle decisioni di vigilanza della BCE

In vigore dal 16 apr 2014
Notifica delle decisioni di vigilanza della BCE 1.   La BCE può notificare una decisione di vigilanza della BCE alla parte a) verbalmente, b) notificando o consegnando a mano una copia della decisione di vigilanza, c) mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, d) via corriere espresso, e) via telefax, o f) per via elettronica, conformemente al paragrafo 10. 2.   Se con mandato conferito per iscritto sono stati attribuiti poteri a un rappresentante, la BCE può notificare la decisione di vigilanza della BCE al rappresentante. In tali casi la BCE non è obbligata a notificare la decisione di vigilanza della BCE al soggetto vigilato rappresentato. 3.   Nel caso di notifica verbale di una decisione di vigilanza della BCE, la notifica della decisione si intende effettuata al destinatario se un membro del personale della BCE ha informato a) la persona fisica interessata, nel caso di persona fisica ovvero b) un agente della persona giuridica autorizzato alla ricezione della decisione di vigilanza della BCE, nel caso di persona giuridica. In tal caso, a seguito della notifica verbale, al destinatario è fornita una copia in forma scritta della decisione di vigilanza della BCE, senza indebito ritardo. 4.   Nel caso di notifica di una decisione di vigilanza della BCE mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica della decisione di vigilanza della BCE si intende effettuata al destinatario il decimo giorno successivo alla consegna della lettera al servizio postale, salvo che l’avviso di ricevimento indichi che la lettera è stata ricevuta in una data diversa. 5.   Nel caso di notifica di una decisione di vigilanza della BCE mediante corriere espresso, la notifica della decisione di vigilanza della BCE si intende effettuata al destinatario il decimo giorno successivo alla consegna della lettera al servizio di corriere espresso, salvo che il documento di consegna del corriere espresso indichi che la lettera è stata ricevuta in una data diversa. 6.   Ai fini dei paragrafi da 4 a 5, la decisione di vigilanza della BCE deve essere inviata a un indirizzo idoneo (indirizzo valido). Per indirizzo valido si intende: a) nel caso di una procedura di vigilanza della BCE iniziata su richiesta o istanza del destinatario della decisione, l’indirizzo fornito dal destinatario nella richiesta o nell’istanza; b) nel caso di un soggetto vigilato, l’ultimo indirizzo aziendale della sede principale fornito alla BCE dal soggetto vigilato; c) nel caso di una persona fisica, l’ultimo indirizzo fornito alla BCE e, se non è stato comunicato alcun indirizzo e la persona fisica è un impiegato, un dirigente o un’azionista di un soggetto vigilato, l’indirizzo aziendale del soggetto vigilato, conformemente alla lettera b). 7.   Ogni persona che è parte di una procedura di vigilanza della BCE fornisce alla BCE, su richiesta, un indirizzo valido. 8.   Se una persona è situata o domiciliata in uno Stato non membro, la BCE può richiedere alla parte di designare, entro un termine ragionevole, un destinatario autorizzato che sia residente in uno Stato membro o ivi possieda locali commerciali. Se, a seguito di tale richiesta, non è stato designato alcun destinatario autorizzato, e fino a che tale destinatario non sia designato, ogni comunicazione può essere notificata, in conformità ai paragrafi da 3 a 5 e al paragrafo 9, all’indirizzo della parte che la BCE ha a disposizione. 9.   Se la persona destinataria di una decisione di vigilanza della BCE ha fornito alla BCE un numero di fax, questa può notificare una decisione di vigilanza della BCE trasmettendone una copia via telefax. La decisione di vigilanza della BCE si intende notificata al destinatario se la BCE ha ricevuto un rapporto di trasmissione che attesti l’avvenuta trasmissione. 10.   La BCE può determinare i criteri in base ai quali una decisione di vigilanza della BCE può essere notificata attraverso mezzi di comunicazione elettronici o altri mezzi assimilabili.
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Notifica delle decisioni di vigilanza della BCE (Art. 35 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo