Art. 21
Obbligo generale di scambio di informazioni
In vigore dal 16 apr 2014
Obbligo generale di scambio di informazioni
1. Fatto salvo il potere della BCE di ricevere direttamente o di avere accesso diretto alle informazioni segnalate da soggetti vigilati su base continuativa, le ANC sono tenute, in particolare, a fornire alla BCE in modo tempestivo e accurato tutte le informazioni di cui la BCE necessita per assolvere i compiti ad essa conferiti dal regolamento sull’MVU. Tali informazioni includono quelle derivanti dalle attività di verifica e in loco delle ANC.
2. Quando la BCE ottiene informazioni direttamente dalle persone fisiche o giuridiche di cui all’, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU, essa fornisce alle ANC interessate tali informazioni in modo tempestivo e accurato. Tali informazioni comprendono, in particolare, le informazioni di cui le ANC necessitano al fine di svolgere il loro ruolo di assistenza alla BCE.
3. Salvo quanto disposto al paragrafo 2, la BCE assicura alle ANC regolare accesso a informazioni aggiornate di cui le ANC necessitano al fine di svolgere i loro compiti inerenti alla vigilanza prudenziale.
Storico versioni
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