Art. 24

Regime linguistico tra la BCE e le persone giuridiche o fisiche, compresi i soggetti vigilati

In vigore dal 16 apr 2014
Regime linguistico tra la BCE e le persone giuridiche o fisiche, compresi i soggetti vigilati 1.   Qualsiasi documento che un soggetto vigilato o una persona giuridica o fisica individualmente vigilata dalla BCE invia a quest’ultima può essere redatto in una delle lingue ufficiali dell’Unione, scelta dal soggetto o dalla persona vigilati. 2.   La BCE, i soggetti vigilati e ogni altra persona giuridica o fisica vigilata dalla BCE possono convenire di utilizzare esclusivamente una lingua ufficiale dell’Unione nelle loro comunicazioni scritte, anche in relazione alle decisioni di vigilanza della BCE. La revoca di tale accordo sull’uso di una lingua ha effetto sui soli aspetti della procedura di vigilanza della BCE che non sono stati ancora trattati. Ove i partecipanti a un’audizione richiedano di essere sentiti in una lingua ufficiale dell’Unione diversa dalla lingua della procedura di vigilanza della BCE, la richiesta è comunicata alla BCE con sufficiente preavviso in modo da consentirle di predisporre quanto necessario.
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Regime linguistico tra la BCE e le persone giuridiche o fisiche, compresi i soggetti vigilati (Art. 24 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo