Art. 26

Parti

In vigore dal 16 apr 2014
Parti 1.   Le parti di una procedura di vigilanza della BCE sono: a) coloro i quali presentano una domanda; b) coloro nei cui confronti la BCE intende adottare o ha adottato una decisione di vigilanza della BCE. 2.   Le ANC non sono considerate parti.
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Parti (Art. 26 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo