Art. 27
Rappresentanza di una parte
In vigore dal 16 apr 2014
Rappresentanza di una parte
1. Una parte può farsi rappresentare dai propri rappresentanti legali o statutari o da ogni altro rappresentante cui sia stato conferito per iscritto il mandato a intraprendere ogni azione relativa alla procedura di vigilanza della BCE.
2. La revoca del mandato è efficace esclusivamente a seguito della ricezione, da parte della BCE, di una revoca in forma scritta. La BCE accusa ricezione della revoca.
3. Se una parte ha designato un rappresentante in una procedura di vigilanza della BCE, la BCE contatta, nell’ambito di tale procedura di vigilanza, esclusivamente il rappresentante designato, salvo che particolari circostanze richiedano che la BCE contatti direttamente la parte. In tale ultimo caso, il rappresentante ne è informato.
Storico versioni
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