Art. 26
Parti
In vigore dal 16 apr 2014
Parti
1. Le parti di una procedura di vigilanza della BCE sono:
a)
coloro i quali presentano una domanda;
b)
coloro nei cui confronti la BCE intende adottare o ha adottato una decisione di vigilanza della BCE.
2. Le ANC non sono considerate parti.
Storico versioni
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