Art. 147
Inizio della vigilanza diretta della BCE quando la BCE assume i propri compiti per la prima volta
In vigore dal 16 apr 2014
Inizio della vigilanza diretta della BCE quando la BCE assume i propri compiti per la prima volta
1. Almeno due mesi prima del 4 novembre 2014, la BCE adotta una decisione nei confronti di ogni soggetto vigilato rispetto al quale essa assume i compiti ad essa attribuiti dal regolamento sull’MVU, confermando che si tratta di un soggetto vigilato significativo. Per i soggetti che fanno parte di un gruppo vigilato significativo la BCE notifica la decisione della BCE al soggetto vigilato al massimo livello di consolidamento all’interno dello Stato membro partecipante e si assicura che tutti i soggetti vigilati nell’ambito del gruppo vigilato significativo siano debitamente informati. Tali decisioni hanno effetto dal 4 novembre 2014.
2. Nonostante il disposto di cui al paragrafo 1, se la BCE inizia a svolgere i compiti ad essa attribuiti prima del 4 novembre 2014, essa adotta una decisione nei confronti del soggetto interessato e delle ANC di riferimento. Salvo che sia ivi altrimenti disposto, tale decisione ha effetto dal momento della sua notifica. L’ANC di riferimento è informata in anticipo, il prima possibile, dell’intenzione di adottare tale decisione.
3. Prima di adottare una decisione in virtù del paragrafo 1, la BCE offre al soggetto vigilato interessato la possibilità di presentare osservazioni per iscritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:468:oj#art-147