Art. 149

Continuità delle procedure pendenti

In vigore dal 16 apr 2014
Continuità delle procedure pendenti 1.   Salvo che la BCE decida altrimenti, se un’ANC ha avviato procedure di vigilanza in relazione alle quali la BCE diviene competente in base al regolamento sull’MVU, e ciò accade prima del 4 novembre 2014, trovano applicazione le procedure stabilite all’. 2.   In deroga all’, il presente articolo si applica alle procedure comuni.
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Continuità delle procedure pendenti (Art. 149 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo