Art. 152

Continuità dei meccanismi esistenti

In vigore dal 16 apr 2014
Continuità dei meccanismi esistenti Tutti i meccanismi di cooperazione esistenti con altre autorità cui un’ANC abbia aderito prima del 4 novembre 2014 che coprano almeno in parte compiti trasferiti alla BCE dal regolamento sull’MVU continuano a trovare applicazione. La BCE può decidere di partecipare a tali meccanismi di cooperazione, in conformità alla procedura ad essi applicabile, ovvero di istituire nuovi meccanismi di cooperazione con parti terze per i compiti ad essa attribuiti dal regolamento sull’MVU. Un’ANC continua ad applicare i meccanismi di cooperazione esistenti esclusivamente nella misura in cui essi non siano sostituiti dai meccanismi di cooperazione della BCE. Ove necessario ai fini dell’attuazione dei meccanismi di cooperazione esistenti, l’ANC è incaricata di assistere la BCE, in particolare esercitando i propri diritti e svolgendo i propri compiti, nel quadro di tali meccanismi, in coordinamento con la BCE.
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Continuità dei meccanismi esistenti (Art. 152 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo