Art. 134

Soggetti vigilati significativi

In vigore dal 16 apr 2014
Soggetti vigilati significativi 1.   Un’ANC avvia un procedimento in riferimento a soggetti vigilati significativi esclusivamente su richiesta della BCE quando ciò è necessario al fine di assolvere i compiti attribuiti alla BCE ai sensi del regolamento sull’MVU, nell’ottica di intraprendere azioni volte a garantire che siano irrogate sanzioni adeguate in casi non rientranti nell’, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU. Tali casi comprendono l’applicazione di: a) sanzioni non pecuniarie nel caso di violazione, da parte di persone giuridiche o fisiche, di norme di diritto dell’Unione direttamente applicabili, nonché qualsiasi sanzione pecuniaria nel caso di violazione, da parte di persone fisiche, di norme di diritto dell’Unione direttamente applicabili; b) qualsiasi sanzione pecuniaria o non pecuniaria nel caso di violazione, da parte di persone giuridiche o fisiche, di norme nazionali di trasposizione di direttive dell’Unione; c) qualsiasi sanzione pecuniaria o non pecuniaria da irrogare in conformità alla normativa nazionale che conferisce poteri specifici alle ANC negli Stati membri dell’area dell’euro non attualmente imposta dal pertinente diritto dell’Unione,. 2.   Un’ANC può domandare alla BCE di richiedere alla stessa ANC l’avvio di un procedimento nei casi di cui al paragrafo 1. 3.   Un’ANC di uno Stato membro partecipante notifica alla BCE la conclusione di una procedura sanzionatoria avviata su richiesta della BCE ai sensi del paragrafo 1. In particolare, la BCE è informata delle eventuali sanzioni irrogate.
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Soggetti vigilati significativi (Art. 134 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo