Art. 132

Pubblicazione di decisioni riguardanti sanzioni amministrative pecuniarie

In vigore dal 16 apr 2014
Pubblicazione di decisioni riguardanti sanzioni amministrative pecuniarie 1.   La BCE pubblica sul proprio sito Internet ufficiale, senza indebito ritardo, dopo la notifica della decisione al soggetto vigilato interessato, qualsiasi decisione con cui irroga una sanzione amministrativa, come definita all’, nei confronti di un soggetto vigilato in uno Stato membro partecipante, nonché le informazioni sul tipo e la natura della violazione e sull’identità del soggetto vigilato interessato, salvo i casi in cui la pubblicazione in tal modo effettuata: a) sia suscettibile di compromettere la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine penale in corso; ovvero b) sia suscettibile di provocare, nella misura in cui ciò si possa prevedere, danni sproporzionati al soggetto vigilato interessato. In tali circostanze, le decisioni relative a sanzioni amministrative sono pubblicate in modo anonimo. In alternativa, se è probabile che tali condizioni vengano meno entro un periodo di tempo ragionevole, la pubblicazione ai sensi del presente paragrafo può essere rinviata per il periodo di tempo corrispondente. 2.   Inoltre, se è pendente un’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia avverso una decisione ai sensi del paragrafo 1, la BCE, senza indebito ritardo, pubblica sul proprio sito Internet ufficiale informazioni sullo stato dell’impugnazione in questione e sul relativo esito. 3.   La BCE assicura che le informazioni pubblicate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 restino disponibili sul proprio sito Internet ufficiale per almeno cinque anni.
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Pubblicazione di decisioni riguardanti sanzioni amministrative pecuniarie (Art. 132 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo