Art. 131
Termini di prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie
In vigore dal 16 apr 2014
Termini di prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Il potere della BCE di dare esecuzione a una decisione adottata ai sensi degli , paragrafi 1 e 7, del regolamento sull’MVU è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni, che inizia a decorrere dalla data di adozione della decisione in questione.
2. Qualsiasi azione della BCE volta a dare esecuzione al pagamento o ai termini e alle condizioni del pagamento della sanzione amministrativa in questione, determina l’interruzione del termine di prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni amministrative.
3. Ogni interruzione determina la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione.
4. Il termine di prescrizione per l’esecuzione di sanzioni amministrative pecuniarie è sospeso, per il periodo corrispondente, nei seguenti casi:
a)
per tutto il periodo nel quale è consentito il pagamento;
b)
quando l’esecuzione del pagamento è sospesa per effetto di una decisione del Consiglio direttivo della BCE o della Corte di giustizia.
Storico versioni
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