Art. 133
Informazioni all’Autorità bancaria europea (ABE)
In vigore dal 16 apr 2014
Informazioni all’Autorità bancaria europea (ABE)
Fatti salvi gli obblighi relativi al segreto professionale di cui all’ del regolamento sull’MVU, la BCE informa la ABE di tutte le sanzioni amministrative, come definite nell’, irrogate nei confronti di un soggetto vigilato in uno Stato membro dell’area dell’euro, compresa qualsiasi impugnazione in relazione a tali sanzioni e l’esito della stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:468:oj#art-133