Art. 133

Informazioni all’Autorità bancaria europea (ABE)

In vigore dal 16 apr 2014
Informazioni all’Autorità bancaria europea (ABE) Fatti salvi gli obblighi relativi al segreto professionale di cui all’ del regolamento sull’MVU, la BCE informa la ABE di tutte le sanzioni amministrative, come definite nell’, irrogate nei confronti di un soggetto vigilato in uno Stato membro dell’area dell’euro, compresa qualsiasi impugnazione in relazione a tali sanzioni e l’esito della stessa.
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Informazioni all’Autorità bancaria europea (ABE) (Art. 133 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo