Art. 129
Norme procedurali applicabili alle penalità di mora
In vigore dal 16 apr 2014
Norme procedurali applicabili alle penalità di mora
1. Nel caso di violazione protratta di una decisione o di un regolamento di vigilanza della BCE, la BCE può irrogare una penalità di mora al fine di obbligare i soggetti interessati a conformarsi alla decisione o al regolamento di vigilanza. La BCE applica le norme procedurali di cui all’ del regolamento sull’MVU e il titolo 2 della parte III del presente regolamento.
2. Una penalità di mora è efficace e proporzionata. La penalità di mora è calcolata per ogni giorno di infrazione, fino a che il soggetto interessato non si conforma alla decisione o al regolamento di vigilanza della BCE in questione.
3. I limiti massimi per le penalità di mora sono specificati nel Regolamento (CE) n. 2532/98. Il relativo periodo inizia a decorrere dalla data specificata nella decisione che irroga la penalità di mora. La prima data utile specificata nella decisione è la data in cui al soggetto interessato sono state notificate per iscritto le motivazioni della BCE per l’irrogazione della penalità di mora.
4. Le penalità di mora possono essere irrogate per periodi non superiori a sei mesi dalla data specificata nella decisione di cui al paragrafo 3.
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