Art. 127
Esame del fascicolo da parte del Consiglio di vigilanza
In vigore dal 16 apr 2014
Esame del fascicolo da parte del Consiglio di vigilanza
1. Se un’unità di indagine ritiene che debba essere irrogata una sanzione amministrativa nei confronti di un soggetto vigilato, essa presenta al Consiglio di vigilanza una proposta di progetto completo di decisione in cui statuisce che il soggetto vigilato ha commesso una violazione e specifica la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare. L’unità di indagine inoltra altresì il proprio fascicolo di indagine al Consiglio di vigilanza.
2. L’unità di indagine basa la propria proposta di progetto completo di decisione esclusivamente sui fatti e sugli addebiti in ordine ai quali il soggetto vigilato ha avuto la possibilità di presentare commenti.
3. Se il Consiglio di vigilanza ritiene che il fascicolo inoltrato dall’unità d’indagine sia incompleto, può restituirlo all’unità stessa, unitamente a una richiesta motivata di ulteriori informazioni. L’ si applica di conseguenza.
4. Se il Consiglio di vigilanza, sulla base di un fascicolo completo, concorda con la proposta di progetto completo di decisione dell’unità di indagine in ordine a una o più violazioni e ai presupposti di fatto di tale decisione, adotta il progetto completo di decisione proposto dall’unità di indagine in riferimento alla violazione o alle violazioni che ritiene siano state commesse. Nella misura in cui il Consiglio di vigilanza non concordi con la proposta, esso adotta una decisione ai sensi dei pertinenti paragrafi del presente articolo.
5. Se il Consiglio di vigilanza, sulla base di un fascicolo completo, ritiene che i fatti descritti nella proposta di progetto completo di decisione di cui al paragrafo 1 non costituiscano prova sufficiente di una violazione, ai sensi dell’, esso può adottare un progetto completo di decisione con cui archivia il caso.
6. Se il Consiglio di vigilanza, sulla base di un fascicolo completo, concorda con l’assunto della proposta di progetto completo di decisione dell’unità di indagine secondo cui il soggetto vigilato avrebbe commesso una violazione, ma non concorda con la raccomandazione proposta in ordine alle sanzioni amministrative, esso adotta il progetto completo di decisione specificando la sanzione amministrativa che ritiene adeguata.
7. Se il Consiglio di vigilanza, sulla base di un fascicolo completo, non concorda con la proposta dell’unità di indagine, ma ritiene che il soggetto vigilato abbia commesso una violazione diversa o che sussistano presupposti di fatto differenti per la proposta dell’unità di indagine, informa per iscritto il soggetto vigilato interessato circa le proprie conclusioni e gli addebiti ad esso contestati. L’, paragrafi da 2 a 4, si applica di conseguenza.
8. Il Consiglio di vigilanza predispone un progetto completo di decisione in cui stabilisce se il soggetto vigilato abbia o meno commesso una violazione e specifica le eventuali sanzioni amministrative da irrogare.
9. Il progetto completo di decisione adottato dal Consiglio di vigilanza e da proporre al Consiglio direttivo si fonda esclusivamente sui fatti e sugli addebiti in ordine ai quali il soggetto vigilato ha avuto la possibilità di presentare commenti.
Storico versioni
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