Art. 126

Diritti procedurali

In vigore dal 16 apr 2014
Diritti procedurali 1.   Una volta completata l’indagine e prima di predisporre e inoltrare al Consiglio di vigilanza una proposta di progetto completo di decisione l’unità di indagine notifica per iscritto al soggetto vigilato interessato le risultanze dell’indagine svolta e gli addebiti contestati. 2.   Nella notifica di cui al paragrafo 1, l’unità di indagine informa il soggetto vigilato interessato del suo diritto di presentare commenti per iscritto all’unità di indagine in merito agli accertamenti in fatto e agli addebiti ad esso contestati, comprese le singole disposizioni che si presumono violate, e fissa un termine ragionevole per la ricezione di tali commenti. La BCE non è obbligata a tenere conto dei commenti per iscritto ricevuti oltre la scadenza del termine fissato dall’unità di indagine. 3.   A seguito della notifica ai sensi del paragrafo 1, l’unità di indagine può altresì invitare il soggetto vigilato interessato a partecipare a un’audizione. Le parti sottoposte a indagine possono farsi rappresentare e/o assistere durante l’audizione da avvocati o altre persone qualificate. Le audizioni non sono pubbliche. 4.   Il diritto di accesso al fascicolo dell’unità di indagine da parte del soggetto vigilato sotto indagine è accordato in conformità all’.
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Diritti procedurali (Art. 126 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo