Art. 136

Prova di fatti potenzialmente costitutivi di illecito penale

In vigore dal 16 apr 2014
Prova di fatti potenzialmente costitutivi di illecito penale Se, nel corso dell’espletamento dei propri compiti ai sensi del regolamento sull’MVU, la BCE ha motivo di sospettare che possa essere stato commesso un illecito penale, richiede all’ANC di riferimento di deferire la questione alle autorità competenti per le indagini e l’eventuale procedimento penale, in conformità al diritto nazionale.
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Prova di fatti potenzialmente costitutivi di illecito penale (Art. 136 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo