Art. 102
Applicazione degli strumenti macroprudenziali da parte della BCE
In vigore dal 16 apr 2014
Applicazione degli strumenti macroprudenziali da parte della BCE
La BCE applica gli strumenti macroprudenziali di cui all’ in conformità al presente regolamento e agli , paragrafo 2, e 9, paragrafo 2, del regolamento sull’MVU e, ove gli strumenti macroprudenziali siano previsti in una direttiva, fatta salva la trasposizione di tale direttiva da parte del diritto nazionale. Se un’AND non fissa un coefficiente di riserve di capitale, la BCE può comunque imporre un requisito in materia di riserve di capitale in conformità al presente regolamento e all’, paragrafo 2, del regolamento sull’MVU.
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