Art. 101
Disposizioni generali
In vigore dal 16 apr 2014
Disposizioni generali
1. Ai fini della presente parte, per strumenti macroprudenziali si intende uno qualsiasi dei seguenti strumenti:
a)
le riserve di capitale nel significato di cui agli articoli da 130 a 142 della Direttiva 2013/36/UE;
b)
le misure per gli enti creditizi autorizzati a livello nazionale o per un comparto di tali enti, ai sensi dell’articolo 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013;
c)
qualsiasi altra misura prevista dal Regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla Direttiva 2013/36/UE che le AND o le ANC intendono adottare, in conformità alle procedure ivi previste, per affrontare rischi sistemici o macroprudenziali nei casi specificamente definiti dal pertinente diritto dell’Unione.
2. Le procedure macroprudenziali di cui all’, paragrafi 1 e 2, del regolamento sull’MVU non costituiscono procedure di vigilanza della BCE o delle ANC nel significato di cui al presente regolamento, fatto salvo il disposto di cui all’ del regolamento sull’MVU in relazione alle decisioni nei confronti di singoli soggetti vigilati.
Storico versioni
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