Art. 99
Obbligo generale di segnalazione alla BCE in capo alle ANC
In vigore dal 16 apr 2014
Obbligo generale di segnalazione alla BCE in capo alle ANC
1. Al fine di consentire alla BCE di esercitare una sorveglianza sul funzionamento dell’MVU ai sensi dell’, paragrafo 5, lettera c), del regolamento sull’MVU e fatto salvo il capo 1, la BCE può richiedere alle ANC di riferire periodicamente alla BCE in merito alle misure adottate e all’assolvimento dei compiti che esse devono eseguire in conformità all’, paragrafo 6, del regolamento sull’MVU. Su base annuale, la BCE informa le ANC in merito alle categorie di soggetti vigilati meno significativi e alla natura delle informazioni richieste.
2. Gli obblighi stabiliti in conformità al paragrafo 1 non pregiudicano la facoltà della BCE di fare uso dei poteri di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento sull’MVU in riferimento ai soggetti vigilati meno significativi.
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