Art. 143
Decisione della BCE di svolgere un’ispezione in loco ai sensi dell’articolo 12 del regolamento sull’MVU
In vigore dal 16 apr 2014
Decisione della BCE di svolgere un’ispezione in loco ai sensi dell’ del regolamento sull’MVU
1. In virtù dell’ del regolamento sull’MVU, ai fini dell’assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal regolamento sull’MVU, la BCE designa dei gruppi per le ispezioni in loco, come previsto dall’, al fine di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso i locali di una persona giuridica come definita all’, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU.
2. Fatto salvo l’, e ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento sull’MVU, le ispezioni in loco sono svolte sulla base di una decisione della BCE che specifica almeno i seguenti elementi:
a)
l’oggetto e lo scopo dell’ispezione in loco; e
b)
il fatto che qualsiasi ostacolo all’ispezione in loco da parte della persona giuridica sottoposta all’ispezione costituisce una violazione della decisione della BCE ai sensi dell’, paragrafo 7, del regolamento sull’MVU, fatto salvo il diritto nazionale come sancito dall’, paragrafo 2 del regolamento sull’MVU.
3. Se l’ispezione in loco fa seguito a un’indagine svolta sulla base di una decisione della BCE, come previsto all’, e a condizione che l’ispezione in loco abbia il medesimo scopo e il medesimo ambito dell’indagine, ai funzionari e alle altre persone autorizzate dalla BCE e da un’ANC è garantito l’accesso ai locali commerciali e ai terreni della persona giuridica oggetto dell’indagine sulla base della stessa decisione, in conformità all’, paragrafi 2 e 4, del regolamento sull’MVU e fatto salvo l’.
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