Art. 142

Avvio di un’indagine generale ai sensi dell’articolo 11 del regolamento sull’MVU

In vigore dal 16 apr 2014
Avvio di un’indagine generale ai sensi dell’ del regolamento sull’MVU La BCE conduce un’indagine relativa a qualsiasi persona giuridica o fisica di cui all’, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU sulla base di una decisione della BCE. Tale decisione specifica tutti i seguenti elementi: a) la base giuridica della decisione e il suo scopo; b) l’intenzione di esercitare i poteri stabiliti all’, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU; c) il fatto che qualsiasi ostacolo all’indagine da parte della persona sottoposta a indagine costituisce una violazione della decisione della BCE ai sensi dell’, paragrafo 7, del regolamento sull’MVU, fatto salvo il diritto nazionale come sancito dall’, paragrafo 2 del regolamento sull’MVU.
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