Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 apr 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui al regolamento sull’MVU, in aggiunta alle seguenti:
1)
per «autorizzazione» si intende un’autorizzazione come definita all’, paragrafo 1, punto 42, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
2)
per «succursale» si intende una succursale come definita all’, paragrafo 1, punto 17, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
3)
per «procedure comuni» si intendono le procedure previste nella parte V in riferimento a un’autorizzazione all’accesso all’attività di ente creditizio, alla revoca di un’autorizzazione allo svolgimento di tale attività e alle decisioni in merito alle partecipazioni qualificate;
4)
per «Stato membro dell’area dell’euro» si intende uno Stato membro la cui moneta è l’euro;
5)
per «gruppo» si intende un gruppo di imprese, di cui almeno una sia un ente creditizio, composto da un’impresa madre e dalle sue filiazioni, o imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell’ della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), compreso qualsiasi sottogruppo;
6)
per «gruppo di vigilanza congiunto» si intende un gruppo di vigilanza incaricato della vigilanza su un soggetto o un gruppo significativo vigilato;
7)
per «soggetto vigilato meno significativo»: si intende sia a) un soggetto vigilato meno significativo in uno Stato membro dell’area dell’euro, sia b) un soggetto vigilato meno significativo in uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro che sia uno Stato membro partecipante;
8)
per «soggetto vigilato meno significativo in uno Stato membro dell’area dell’euro» si intende un soggetto vigilato insediato in uno Stato membro dell’area dell’euro che non si qualifica come soggetto vigilato significativo ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU;
9)
per «autorità nazionale competente» (ANC) si intende un’autorità nazionale competente come definita all’, punto 2, del regolamento sull’MVU. Tale definizione fa salve le disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono taluni compiti di vigilanza a una banca centrale nazionale (BCN) non designata come ANC. In questo caso, la BCN assolve tali compiti nel quadro stabilito dal diritto nazionale e dal presente regolamento. In tal caso, il riferimento a un’ANC contenuto nel presente regolamento si applica, se del caso, alla BCN, in riferimento ai compiti ad essa assegnati dal diritto nazionale;
10)
per «ANC in cooperazione stretta» si intende un’ANC designata da uno Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta, in conformità alla Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);
11)
per «autorità nazionale designata» (AND) si intende un’autorità nazionale designata come definita all’, punto 7, del regolamento sull’MVU;
12)
per «AND in cooperazione stretta» si intende un’AND non appartenente all’area dell’euro designata da uno Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta ai fini dell’assolvimento dei compiti di cui all’ del regolamento sull’MVU.
13)
per «Stato membro non appartenente all’area dell’euro» si intende uno Stato membro la cui moneta non è l’euro;
14)
per «impresa madre» si intende un’impresa madre come definita all’, paragrafo 1, punto 15 del Regolamento (UE) n. 575/2013;
15)
per «Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta» si intende uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE in conformità all’ del regolamento sull’MVU;
16)
per «soggetto vigilato significativo» si intende sia a) un soggetto vigilato significativo in uno Stato membro dell’area dell’euro, sia b) un soggetto vigilato significativo in uno Stato membro partecipante non appartenente all’area dell’euro;
17)
per «soggetto vigilato significativo in uno Stato membro dell’area dell’euro» si intende un soggetto vigilato insediato in uno Stato membro dell’area dell’euro che si qualifica come soggetto vigilato significativo ai sensi di una decisione della BCE fondata sull’, paragrafo 4, o sull’, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU;
18)
per «soggetto vigilato significativo in uno Stato membro partecipante non appartenente all’area dell’euro» si intende un soggetto vigilato insediato in uno Stato membro partecipante non appartenente all’area dell’euro che si qualifica come soggetto vigilato significativo ai sensi di una decisione della BCE fondata sull’, paragrafo 4, o sull’, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU;
19)
per «filiazione» si intende una filiazione così come definita all’, paragrafo 1, punto 16 del Regolamento (UE) n. 575/2013;
20)
per «soggetto vigilato» si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti: a) un ente creditizio insediato in uno Stato membro partecipante; b) una società di partecipazione finanziaria insediata in uno Stato membro partecipante; c) una società di partecipazione finanziaria mista insediata in uno Stato membro partecipante, purché soddisfi le condizioni di cui al punto 21, lettera b); d) una succursale stabilita in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante.
Una controparte centrale (CCP), come definita all’, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), che si qualifica come ente creditizio ai sensi della Direttiva 2013/36/UE, è considerata un soggetto vigilato in conformità al regolamento sull’MVU, al presente regolamento e al pertinente diritto dell’Unione, fatta salva la vigilanza sulle CCP da parte delle ANC di riferimento, come stabilito dal Regolamento (UE) n. 648/2012;
21)
per «gruppo vigilato» si intende ciascuno dei seguenti gruppi:
a)
un gruppo la cui impresa madre è un ente creditizio o una società di partecipazione finanziaria avente la propria sede principale in uno Stato membro partecipante;
b)
un gruppo la cui impresa madre è una società di partecipazione finanziaria mista avente la propria sede principale in uno Stato membro partecipante, a condizione che il coordinatore del conglomerato finanziario, ai sensi della Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) sia un’autorità competente in materia di vigilanza degli enti creditizi e sia altresì il coordinatore nella sua funzione di autorità di vigilanza degli enti creditizi;
c)
soggetti vigilati aventi ciascuno la propria sede principale nel medesimo Stato membro partecipante, purché permanentemente collegati a un organismo centrale che eserciti la vigilanza sugli stessi alle condizioni di cui all’ del Regolamento (UE) n. 575/2013 e che sia insediato nel medesimo Stato membro partecipante;
22)
per «gruppo vigilato significativo» si intende un gruppo vigilato che si qualifica come gruppo vigilato significativo ai sensi di una decisione della BCE adottata in base all’, paragrafo 4 o all’, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU;
23)
per «gruppo vigilato meno significativo» si intende un gruppo vigilato che non si qualifica come gruppo vigilato significativo ai sensi dell’, paragrafo 4, regolamento sull’MVU;
24)
per «procedura di vigilanza della BCE» si intende ogni attività della BCE volta a predisporre l’adozione di una decisione di vigilanza della BCE, comprese le procedure comuni e l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Tutte le procedure di vigilanza della BCE sono soggette alla disciplina di cui alla parte III. La parte III si applica altresì all’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che sia altrimenti disposto nella parte X;
25)
per «procedura di vigilanza dell’ANC» si intende ogni attività di un’ANC volta a predisporre l’adozione di una decisione di vigilanza da parte di un’ANC nei confronti di uno o più soggetti o gruppi vigilati ovvero a una o più altre persone, compresa l’irrogazione di sanzioni amministrative;
26)
per «decisione di vigilanza della BCE» si intende un atto giuridico adottato dalla BCE nell’esercizio dei compiti e poteri ad essa attribuiti dal regolamento sull’MVU che assume la forma di decisione della BCE, è adottata nei confronti di uno o più soggetti o gruppi vigilati o di una o più altre persone e non costituisce un atto di portata generale;
27)
per «paese terzo» si intende un paese che non è uno Stato membro né uno Stato membro dello Spazio economico europeo;
28)
per «giorno lavorativo» si intende un giorno che non sia un sabato, una domenica né un giorno festivo della BCE, conformemente al calendario applicabile alla BCE (11).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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