Art. 63

Inizio e fine della vigilanza diretta

In vigore dal 16 apr 2014
Inizio e fine della vigilanza diretta 1.   Un soggetto vigilato in riferimento al quale è stata richiesta assistenza finanziaria pubblica diretta da parte del MES o che ricevuto tale assistenza è classificato come soggetto vigilato significativo a partire dalla data in cui l’assistenza finanziaria pubblica diretta è stata richiesta per suo conto. 2.   La data a partire dalla quale la BCE assume la vigilanza diretta è specificata in una decisione della BCE in conformità al titolo 2. 3.   L’, paragrafo 3, si applica di conseguenza.
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Inizio e fine della vigilanza diretta (Art. 63 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo