Art. 86
Valutazione delle acquisizioni potenziali
In vigore dal 16 apr 2014
Valutazione delle acquisizioni potenziali
1. L’ANC cui è notificata l’intenzione di acquisire una partecipazione qualificata in un ente creditizio valuta se la potenziale acquisizione soddisfa tutte le condizioni stabilite dal pertinente diritto dell’Unione e nazionale. A seguito di tale valutazione, l’ANC predispone un progetto di decisione con cui propone alla BCE di opporsi o non opporsi all’acquisizione.
2. L’ANC presenta alla BCE il progetto di decisione di opposizione o non opposizione all’acquisizione almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la valutazione, come definito dal pertinente diritto dell’Unione.
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