Art. 87

Decisione della BCE in merito all’acquisizione

In vigore dal 16 apr 2014
Decisione della BCE in merito all’acquisizione La BCE decide se opporsi o non opporsi all’acquisizione sulla base della propria valutazione della proposta di acquisizione e del progetto di decisione dell’ANC. È garantito il diritto a essere sentiti, così come disciplinato dall’.
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Decisione della BCE in merito all’acquisizione (Art. 87 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo