Art. 87 · Decisione della BCE in merito all’acquisizione

Art. 87

Decisione della BCE in merito all’acquisizione

In vigore dal 16 apr 2014
Decisione della BCE in merito all’acquisizione La BCE decide se opporsi o non opporsi all’acquisizione sulla base della propria valutazione della proposta di acquisizione e del progetto di decisione dell’ANC. È garantito il diritto a essere sentiti, così come disciplinato dall’.
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