Art. 84

Procedura in caso di potenziali misure di risoluzione delle crisi da intraprendere da parte delle autorità nazionali

In vigore dal 16 apr 2014
Procedura in caso di potenziali misure di risoluzione delle crisi da intraprendere da parte delle autorità nazionali 1.   Se l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi notifica la propria obiezione all’intenzione della BCE di revocare un’autorizzazione, la BCE e l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi concordano su un periodo durante il quale la BCE si astiene dal procedere alla revoca dell’autorizzazione. La BCE informa l’ANC immediatamente, dopo aver preso contatto con l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi al fine di raggiungere tale accordo. 2.   Dopo la scadenza del periodo concordato, la BCE valuta se intende procedere alla revoca dell’autorizzazione o prorogare il periodo concordato, conformemente all’, paragrafo 6, del regolamento sull’MVU, tenendo conto di eventuali progressi compiuti. La BCE si consulta sia con l’ANC di riferimento sia con l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi, se diversa dall’ANC. L’ANC informa la BCE delle misure prese da tali autorità e della sua valutazione circa le conseguenze di una revoca. 3.   Se l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi non obietta alla revoca di un’autorizzazione o se la BCE ritiene che le autorità nazionali non abbiano intrapreso azioni appropriate necessarie per mantenere la stabilità finanziaria, si applica l’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:468:oj#art-84

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Procedura in caso di potenziali misure di risoluzione delle crisi da intraprendere da parte delle autorità nazionali (Art. 84 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo