Art. 82
Valutazione su iniziativa della BCE e consultazione dell’ANC
In vigore dal 16 apr 2014
Valutazione su iniziativa della BCE e consultazione dell’ANC
1. Se la BCE viene a conoscenza di circostanze che possono giustificare la revoca di un’autorizzazione, valuta di propria iniziativa se l’autorizzazione deve essere revocata, in conformità al pertinente diritto dell’Unione.
2. La BCE può consultarsi in qualsiasi momento con l’ANC di riferimento. Se la BCE intende revocare un’autorizzazione, si consulta con l’ANC dello Stato membro in cui è insediato l’ente creditizio almeno 25 giorni lavorativi prima della data in cui prevede di adottare la propria decisione. In casi debitamente giustificati, il termine per la consultazione può essere ridotto a cinque giorni lavorativi.
3. Se la BCE intende revocare un’autorizzazione, informa l’ANC di riferimento di qualsiasi commento formulato dall’ente creditizio. All’ente creditizio è garantito il diritto a essere sentito, così come disciplinato dall’.
4. La BCE si coordina con l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi in riferimento alla proposta di revoca di un’autorizzazione, in conformità all’, paragrafo 5 del regolamento sull’MVU. La BCE informa l’ANC immediatamente, dopo aver preso contatto con l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi.
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