Art. 83

Decisione della BCE sulla revoca di un’autorizzazione

In vigore dal 16 apr 2014
Decisione della BCE sulla revoca di un’autorizzazione 1.   La BCE adotta una decisione sulla revoca di un’autorizzazione senza indebito ritardo. Nel fare ciò, può accogliere o rigettare il relativo progetto di decisione di revoca. 2.   Nell’adottare la propria decisione, la BCE tiene conto di tutti i seguenti elementi: a) la sua valutazione delle circostanze che giustificano la revoca; b) ove applicabile, il progetto di decisione di revoca dell’ANC; c) la consultazione con l’ANC di riferimento e, nel caso in cui l’ANC non sia l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi, la consultazione con l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi (di seguito, unitamente alle ANC, le «autorità nazionali»); d) i commenti formulati dagli enti creditizi ai sensi degli , paragrafo 2, e 82, paragrafo 3. 3.   La BCE assume altresì una decisione nei casi descritti dall’, se l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi non obietta alla revoca dell’autorizzazione o se la BCE ritiene che le autorità nazionali non abbiano intrapreso azioni appropriate necessarie per mantenere la stabilità finanziaria.
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