Art. 44

Procedura da applicare per determinare la significatività di un soggetto vigilato

In vigore dal 16 apr 2014
Procedura da applicare per determinare la significatività di un soggetto vigilato 1.   Quando assume decisioni relative alla classificazione come significativo di un soggetto o un gruppo vigilato ai sensi del presente titolo, e salvo che sia disposto altrimenti, la BCE applica le norme procedurali di cui al titolo 2 della parte III del presente regolamento. 2.   La BCE notifica per iscritto, nel termine di cui all’, una decisione della BCE sulla classificazione come significativo di un soggetto o di un gruppo vigilato a ogni soggetto vigilato interessato e comunica altresì tale decisione all’ANC di riferimento. Per i soggetti vigilati che fanno parte di un gruppo vigilato significativo, la BCE notifica la decisione della BCE al soggetto vigilato al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti e si assicura che tutti i soggetti vigilati appartenenti al gruppo vigilato significativo ne siano debitamente informati. 3.   Per i soggetti vigilati ai quali non sia pervenuta una notifica da parte della BCE ai sensi del paragrafo 1, l’elenco di cui all’, paragrafo 2 funge da notifica della loro classificazione quali soggetti meno significativi. 4.   La BCE offre a tutti i soggetti vigilati interessati la possibilità di presentare osservazioni scritte prima dell’adozione di una decisione della BCE ai sensi del paragrafo 1. 5.   La BCE offre altresì alle ANC di riferimento, conformemente all’, paragrafo 6, la possibilità di presentare osservazioni e commenti per iscritto, che tiene in debita considerazione. 6.   Un soggetto o un gruppo vigilati sono classificati come soggetti o gruppi vigilati significativi dalla data della notifica della decisione della BCE in cui si stabilisce che si tratta di un soggetto o di un gruppo vigilato significativo.
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Procedura da applicare per determinare la significatività di un soggetto vigilato (Art. 44 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo