Art. 46

Fine della vigilanza diretta della BCE

In vigore dal 16 apr 2014
Fine della vigilanza diretta della BCE 1.   Quando la BCE stabilisce che la vigilanza diretta della BCE su un soggetto o gruppo vigilato deve cessare, essa adotta una decisione della BCE nei confronti di tale soggetto, specificando la data e i motivi per i quali la vigilanza diretta cesserà. La BCE adotta tale decisione almeno un mese prima della data prevista per la cessazione della vigilanza diretta della BCE. Inoltre, la BCE fornisce copia di tale decisione della BCE alle ANC di riferimento. L’, paragrafo 5, si applica di conseguenza. 2.   La BCE offre a tutti i soggetti vigilati interessati la possibilità di presentare osservazioni scritte prima dell’adozione di una decisione della BCE ai sensi del paragrafo 1. 3.   Qualsiasi decisione della BCE che specifichi la data in cui cessa la vigilanza diretta su un soggetto vigilato da parte della BCE può essere adottata unitamente alla decisione che classifica tale soggetto come meno significativo.
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