Art. 45

Inizio della vigilanza diretta della BCE

In vigore dal 16 apr 2014
Inizio della vigilanza diretta della BCE 1.   La BCE specifica in una decisione della BCE la data in cui assumerà la vigilanza diretta del soggetto o del gruppo vigilato classificato come soggetto o gruppo vigilato significativo. La decisione della BCE può essere la medesima di cui all’, paragrafo 2. Fatto salvo il disposto di cui al paragrafo 2, la BCE notifica tale decisione a ogni soggetto vigilato interessato con almeno un mese di anticipo rispetto alla data in cui assumerà la vigilanza diretta. 2.   Se la BCE assume la vigilanza diretta su un soggetto o gruppo vigilato in ragione del fatto che esso ha richiesto o ricevuto assistenza finanziaria pubblica diretta da parte del MES, la BCE notifica la decisione della BCE di cui al paragrafo 1 a ogni soggetto vigilato interessato a tempo debito, con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data in cui assumerà la vigilanza diretta. 3.   La BCE fornisce copia delle decisioni di cui al paragrafo 1 alle ANC di riferimento. 4.   La BCE assume la vigilanza diretta su un soggetto o gruppo vigilato al più tardi entro 12 mesi dalla data in cui notifica al soggetto o al gruppo vigilato la decisione della BCE in conformità all’, paragrafo 2. 5.   Ai fini del presente articolo, nel caso di gruppo vigilato, la BCE notifica la decisione della BCE al soggetto vigilato al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti e si assicura che tutti i soggetti vigilati all’interno del gruppo ne siano debitamente informati entro il relativo termine.
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Inizio della vigilanza diretta della BCE (Art. 45 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo