Art. 42

Disposizioni specifiche in riferimento alle filiazioni degli enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi

In vigore dal 16 apr 2014
Disposizioni specifiche in riferimento alle filiazioni degli enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi 1.   Le filiazioni insediate in uno o più Stati membri partecipanti da un ente creditizio avente la propria sede principale in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, sono valutate separatamente rispetto alle succursali dello stesso ente creditizio al fine di determinare se è soddisfatto uno qualsiasi dei criteri cui all’, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU. 2.   Le filiazioni di seguito indicate sono valutate separatamente al fine di determinare se è soddisfatto uno qualsiasi dei criteri di cui all’, paragrafo 4 del regolamento sull’MVU: a) quelle stabilite in uno Stato membro partecipante; b) quelle appartenenti a un gruppo la cui impresa madre ha la propria sede principale in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo; c) quelle non appartenenti a un gruppo vigilato negli Stati membri.
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Disposizioni specifiche in riferimento alle filiazioni degli enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi (Art. 42 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo