Art. 42
Disposizioni specifiche in riferimento alle filiazioni degli enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi
In vigore dal 16 apr 2014
Disposizioni specifiche in riferimento alle filiazioni degli enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi
1. Le filiazioni insediate in uno o più Stati membri partecipanti da un ente creditizio avente la propria sede principale in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, sono valutate separatamente rispetto alle succursali dello stesso ente creditizio al fine di determinare se è soddisfatto uno qualsiasi dei criteri cui all’, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU.
2. Le filiazioni di seguito indicate sono valutate separatamente al fine di determinare se è soddisfatto uno qualsiasi dei criteri di cui all’, paragrafo 4 del regolamento sull’MVU:
a)
quelle stabilite in uno Stato membro partecipante;
b)
quelle appartenenti a un gruppo la cui impresa madre ha la propria sede principale in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo;
c)
quelle non appartenenti a un gruppo vigilato negli Stati membri.
Storico versioni
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