Art. 105
Scambio di informazioni e cooperazione in riferimento all’uso degli strumenti macroprudenziali da parte della BCE
In vigore dal 16 apr 2014
Scambio di informazioni e cooperazione in riferimento all’uso degli strumenti macroprudenziali da parte della BCE
1. In conformità all’, paragrafo 2, del regolamento sull’MVU, se la BCE, di propria iniziativa o su proposta di un’ANC o di un’AND, intende applicare requisiti più elevati per le riserve di capitale o misure più stringenti miranti ad affrontare rischi sistemici o macroprudenziali, essa coopera strettamente con le AND negli Stati membri interessati e, in particolare, notifica la propria intenzione all’AND o all’ANC dieci giorni lavorativi prima di adottare tale decisione. Tuttavia, se la BCE intende applicare requisiti più elevati per le riserve di capitale o misure più stringenti miranti ad affrontare rischi sistemici o macroprudenziali a livello degli enti creditizi, in conformità alle procedure di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 e alla Direttiva 2013/36/UE, nei casi specificamente fissati dal diritto dell’Unione, informa il prima possibile l’ANC o l’AND di riferimento circa l’identificazione di un rischio macroprudenziale o sistemico per il sistema finanziario e, ove possibile, dei dettagli dello strumento da adottare. Tali informazioni includono, per quanto possibile, le specificità della misura da adottare, compresa la data prevista per l’applicazione.
2. Se una delle ANC o AND interessate si oppone alla misura prevista dalla BCE, espone le proprie ragioni alla BCE entro cinque giorni lavorativi dalla data della ricezione della notifica dell’intenzione della BCE. Tale opposizione è manifestata per iscritto ed enuncia i motivi dell’opposizione. Prima di procedere alla decisione, se del caso, la BCE prende debitamente in esame tali motivi.
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