Art. 79

Procedura relativa alla decadenza dell’autorizzazione

In vigore dal 16 apr 2014
Procedura relativa alla decadenza dell’autorizzazione L’autorizzazione decade nelle situazioni indicate all’, lettera a), della Direttiva 2013/36/UE ove il pertinente diritto nazionale disponga in tal senso. L’ANC informa la BCE dei singoli casi di decadenza dell’autorizzazione. La BCE rende pubblici i casi di decadenza dell’autorizzazione in conformità al pertinente diritto nazionale, dopo averne informato l’ANC di riferimento e il soggetto vigilato interessato.
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Procedura relativa alla decadenza dell’autorizzazione (Art. 79 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo