Art. 79
Procedura relativa alla decadenza dell’autorizzazione
In vigore dal 16 apr 2014
Procedura relativa alla decadenza dell’autorizzazione
L’autorizzazione decade nelle situazioni indicate all’, lettera a), della Direttiva 2013/36/UE ove il pertinente diritto nazionale disponga in tal senso. L’ANC informa la BCE dei singoli casi di decadenza dell’autorizzazione. La BCE rende pubblici i casi di decadenza dell’autorizzazione in conformità al pertinente diritto nazionale, dopo averne informato l’ANC di riferimento e il soggetto vigilato interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:468:oj#art-79