Art. 79 · Procedura relativa alla decadenza dell’autorizzazione

Art. 79

Procedura relativa alla decadenza dell’autorizzazione

In vigore dal 16 apr 2014
Procedura relativa alla decadenza dell’autorizzazione L’autorizzazione decade nelle situazioni indicate all’, lettera a), della Direttiva 2013/36/UE ove il pertinente diritto nazionale disponga in tal senso. L’ANC informa la BCE dei singoli casi di decadenza dell’autorizzazione. La BCE rende pubblici i casi di decadenza dell’autorizzazione in conformità al pertinente diritto nazionale, dopo averne informato l’ANC di riferimento e il soggetto vigilato interessato.
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