Art. 77
Valutazione delle domande e audizione dei richiedenti da parte della BCE
In vigore dal 16 apr 2014
Valutazione delle domande e audizione dei richiedenti da parte della BCE
1. La BCE valuta la domanda sulla base delle condizioni per l’autorizzazione stabilite dal pertinente diritto dell’Unione. Se ritiene che tali condizioni non siano rispettate, la BCE dà al richiedente la possibilità di presentare commenti scritti sui fatti e sugli addebiti inerenti alla valutazione, in conformità all’.
2. Se si ritiene necessario un incontro, e in ogni altro caso debitamente giustificato, la BCE può prorogare il termine massimo per la decisione su una domanda in conformità all’, paragrafo 3, del regolamento sull’MVU. La proroga è notificata al richiedente in conformità all’ del presente regolamento.
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