Art. 34

Effetto sospensivo

In vigore dal 16 apr 2014
Effetto sospensivo Fatto salvo l’articolo 278 TFUE e l’, paragrafo 8 del regolamento sull’MVU, la BCE può decidere che l’applicazione di una decisione di vigilanza della BCE sia sospesa a) mediante statuizione nella decisione di vigilanza, o b) in casi diversi dalla richiesta di riesame da parte della Commissione amministrativa del riesame, su istanza del destinatario di una decisione di vigilanza della BCE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:468:oj#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo