Art. 34
Effetto sospensivo
In vigore dal 16 apr 2014
Effetto sospensivo
Fatto salvo l’articolo 278 TFUE e l’, paragrafo 8 del regolamento sull’MVU, la BCE può decidere che l’applicazione di una decisione di vigilanza della BCE sia sospesa a) mediante statuizione nella decisione di vigilanza, o b) in casi diversi dalla richiesta di riesame da parte della Commissione amministrativa del riesame, su istanza del destinatario di una decisione di vigilanza della BCE.
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