Art. 73

Notifica alla BCE di una domanda di autorizzazione all’accesso all’attività di ente creditizio

In vigore dal 16 apr 2014
Notifica alla BCE di una domanda di autorizzazione all’accesso all’attività di ente creditizio 1.   Un’ANC che riceve una domanda di autorizzazione all’accesso all’attività da parte di un ente creditizio che intenda stabilirsi in uno Stato membro partecipante notifica alla BCE la ricezione di tale domanda entro 15 giorni lavorativi. 2.   L’ANC informa altresì la BCE del termine entro il quale deve essere adottata e notificata al richiedente una decisione sulla domanda, in conformità al pertinente diritto nazionale. 3.   Se la domanda non è completa, l’ANC, di propria iniziativa o su richiesta della BCE, chiede al soggetto che ha presentato domanda di fornire le informazioni supplementari necessarie. L’ANC invia alla BCE le informazioni supplementari ricevute entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle stesse da parte dell’ANC.
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