Art. 72

Riesame

In vigore dal 16 apr 2014
Riesame 1.   Almeno una volta l’anno, la BCE, coadiuvata dalle ANC di riferimento, verifica se, in riferimento a un soggetto o a un gruppo vigilato classificato come meno significativo a causa di circostanze particolari, continuano a sussistere dette circostanze.. 2.   Il soggetto vigilato in questione fornisce tutte le informazioni e i documenti richiesti dalla BCE al fine di effettuare il riesame di cui al paragrafo 1. 3.   Se la BCE ritiene che non sussistano più circostanze particolari, adotta una decisione della BCE nei confronti del soggetto vigilato in questione, in cui stabilisce che tale soggetto è classificato come significativo e non ricorrono più circostanze particolari. 4.   Il titolo 2 della parte IV si applica di conseguenza.
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Riesame (Art. 72 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo