Art. 3
Gruppi di vigilanza congiunti
In vigore dal 16 apr 2014
Gruppi di vigilanza congiunti
1. È costituito un gruppo di vigilanza congiunto per la vigilanza su ogni soggetto o gruppo vigilato significativo negli Stati membri partecipanti. Ciascun gruppo di vigilanza congiunto è composto da personale della BCE e delle ANC designato ai sensi dell’ e operante sotto il coordinamento di un membro del personale della BCE all’uopo designato (di seguito il «coordinatore del GVC») e di uno o più sub-coordinatori delle ANC, come stabilito nel successivo .
2. Fatta salva ogni altra disposizione del presente regolamento, tra i compiti del gruppo di vigilanza congiunto sono compresi, tra l’altro, quelli di seguito indicati:
a)
effettuare il processo di revisione e valutazione prudenziale (supervisory review and evaluation process, SREP) di cui all’ della Direttiva 2013/36/UE per il soggetto significativo o il gruppo significativo sui quali esercita la propria vigilanza;
b)
tenendo conto dello SREP, concorrere alla predisposizione di un programma di revisione prudenziale da proporre al Consiglio di vigilanza comprensivo di un piano di ispezioni in loco, come stabilito all’ della Direttiva 2013/36/CE, relativo a tale soggetto o gruppo vigilato;
c)
attuare il programma di revisione prudenziale approvato dalla BCE e ogni decisione di vigilanza della BCE in relazione al soggetto significativo o al gruppo significativo sui quali esercita la propria vigilanza;
d)
assicurare il coordinamento con il gruppo incaricato delle ispezioni in loco di cui alla parte XI per quanto riguarda l’attuazione del piano di ispezioni in loco;
e)
tenere i contatti con le ANC, ove appropriato.
Storico versioni
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