LEGGE·n. 1004·9 dicembre 1977
Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao 1975, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1975.
Vigente dal 16 gennaio 1978 81 articoli 1 vigenze storicizzate
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compilazione accordoAccordo
Art. 1Obiettivi.Art. 2Definizioni.Art. 3Membri dell'Organizzazione.Art. 4Partecipazione di organizzazioni intergovernative.Art. 5Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao.Art. 6Composizione del Consiglio internazionale del cacao.Art. 7Poteri e funzioni del Consiglio.Art. 8Presidente e Vicepresidenti del Consiglio.Art. 9Sessioni del Consiglio.Art. 10Voti.Art. 11Procedura di votazione del consiglio.Art. 12Decisioni del Consiglio.Art. 13Cooperazione con altre organizzazioni.Art. 14Ammissione di osservatoriArt. 15Composizione del Comitato esecutivo.Art. 16Elezione del Comitato esecutivo.Art. 17Competenza del Comitato esecutivo.Art. 18Procedura di votazione e decisioni del Comitato esecutivo.Art. 19Quorum alle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo.Art. 20Personale dell'Organizzazione.Art. 21Privilegi ed immunità.Art. 22Disposizioni finanziarie.Art. 23Approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi.Art. 24Versamento dei contributi al bilancio amministrativo.Art. 25Verifica e pubblicazione dei conti.Art. 26Funzionamento del presente Accordo.Art. 27Consultazione e cooperazione con l'industria del cacao.Art. 28Quotazione giornaliera e prezzo indicativo.Art. 29Prezzi.Art. 30Contingenti di base.Art. 31Contingenti annui di esportazione.Art. 32Portata dei contingenti di esportazione.Art. 33Cacao fine "fine" oppure, flavour" .Art. 34Funzionamento ed adeguamento dei contingenti annui di esportazione.Art. 35Rispetto dei contingenti di esportazione.Art. 36Redistribuzione dei disavanzi.Art. 37Istituzione e finanziamento della scorta stabilizzatrice.Art. 38Impiego dei fondi eccedenti della scorta stabilizzatrice.Art. 39Contributi al funzionamento della scorta stabilizzatrice.Art. 40Acquisti per la scorta stabilizzatrice.Art. 41Vendite delle scorte stabilizzatrici intese a difendere il prezzo massimo.Art. 42Ritiro del cacao in grani della scorta stabilizzatrice.Art. 43Modifiche dei lassi di cambio delle valute.Art. 44Liquidazione della scorta stabilizzatrice.Art. 45Garanzia di approvvigionamento.Art. 46Destinazione ad usi non tradizionali.Art. 47Avvisi di esportazioni e registrazione delle operazioni a titolo dei contingenti.Art. 48Avvisi di importazioni e di esportazioni.Art. 49Misure di controllo.Art. 50Produzione e scorte.Art. 51Ostacoli all'aumento del consumo.Art. 52Propaganda a favore del consumo.Art. 53Prodotti di sostituzione del cacao.Art. 54Cacao trasformato.Art. 55Limitazione delle importazioni in provenienza dai non membri.Art. 56Operazioni commerciali con non membri.Art. 57Informazione.Art. 58Studi.Art. 59Esame annuo.Art. 60Dispensa dagli obblighi in circostanze eccezionali.Art. 61Consultazioni.Art. 62Vertenze.Art. 63Azione del Consiglio in caso li denuncia.Art. 64Eque norme di lavoro.Art. 65Firma.Art. 66Ratifica, accettazione, approvazione.Art. 67Adesione.Art. 68Notifica di applicazione a titolo provvisorio.Art. 69Entrata in vigore.Art. 70Riserve.Art. 71Applicazione territoriale.Art. 72Ritiro volontario.Art. 73Esclusione.Art. 74Liquidazione dei conti in caso di ritiro o di esclusione.Art. 75Durata e fine.Art. 76Modifiche.Art. 77Disposizioni supplementari e transitorie.Art. 78Testi del presente Accordo facenti fede.