Accordo

Art. 20

Personale dell'Organizzazione.

In vigore dal 31 gen 1978
. Personale dell'Organizzazione. 1. Dopo aver consultato il Comitato esecutivo, il Consiglio nomina il direttore esecutivo mediante votazione speciale. Esso fissa le condizioni di nomina del direttore esecutivo in base a quelle stabilite per gli omologhi funzionari di organizzazioni intergovernative analoghe. 2. Il direttore esecutivo è il più alto funzionario dell'Organizzazione; egli è responsabile nei confronti del Consiglio di amministrazione e del funzionamento del presente Accordo in conformità delle decisioni del Consiglio stesso. 3. Dopo aver consultato il Comitato esecutivo il Consiglio nomina con votazione speciale il direttore della scorta stabilizzatrice. Il Consiglio definisce le condizioni per la nomina del direttore della scorta in questione. 4. Il direttore della scorta stabilizzatrice è responsabile nei confronti del Consiglio per quanto riguarda l'espletamento delle funzioni conferitegli dal presente Accordo nonché di tutte le altre funzioni che il Consiglio può determinare. La responsabilità inerente a dette funzioni viene esercitata di concerto con il direttore esecutivo. 5. Salvo restando il paragrafo 4, il personale dell'Organizzazione è responsabile nei confronti del direttore esecutivo, il quale a sua volta è responsabile nei confronti del Consiglio. 6. Il direttore esecutivo nomina il personale in conformità del regolamento definito dal Consiglio. Per elaborare questo regolamento, il Consiglio si basa sui regolamenti applicati al personale di analoghe organizzazioni intergovernative. Se possibile, i funzionari vengono scelti fra i cittadini dei membri esportatori e dei membri importatori. 7. Nè il direttore esecutivo nè il direttore della scorta stabilizzatrice, nè gli altri membri del personale devono avere interessi finanziari nell'industria, nel commercio, nel trasporto o nella pubblicità del cacao. 8. Per espletare i propri compiti, il direttore esecutivo, il direttore della scorta stabilizzatrice e gli altri membri del personale non sollecitano nè accettano istruzioni da parte di membri od autorità esterni all'Organizzazione. Essi si astengono da qualsiasi atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali responsabili soltanto nei confronti dell'Organizzazione. Ciascun membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo, del direttore della scorta stabilizzatrice e del personale, ed a, non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.
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