Accordo
Art. 25
Verifica e pubblicazione dei conti.
In vigore dal 31 gen 1978
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Verifica e pubblicazione dei conti.
1. Al più presto possibile, ma comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario vengono verificati e l'estratto conto dell'Organizzazione per l'esercizio ed il consuntivo di chiusura di detto esercizio a titolo di ciascuno dei conti di cui al paragrafo 1 dell'. La verifica viene effettuata da un revisore dei conti indipendente di riconosciuta competenza, in collaborazione con due revisori qualificati dei Governi membri, di cui uno rappresenta i membri esportatori e l'altro i membri importatori e che sono eletti dal Consiglio per ciascun esercizio. I revisori dei Governi membri non sono retribuiti dall'Organizzazione.
2. Le modalità per la nomina del revisore dei conti indipendente di riconosciuta competenza nonché le intenzioni e gli scopi della verifica vengono definiti nel regolamento finanziario dell'Organizzazione.
L'estratto dei conti ed il consuntivo verificati dell'Organizzazione vengono sottoposti al Consiglio per approvazione della sessione ordinaria successiva.
3. Viene pubblicato un sommario dei conti e del bilancio consuntivo così verificati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-25