Accordo

Art. 30

Contingenti di base.

In vigore dal 31 gen 1978
. Contingenti di base. 1. Per ogni anno contingentale il contingente di base assegnato ad ogni membro esportatore che figura nell'allegato A è costituito dalla percentuale della produzione media durante le cinque campagne di raccolta immediatamente precedenti per le quali l'organizzazione dispone di dati definitivi sulla produzione rispetto al totale delle medie per tutti i membri esportatori di cui all'allegato A. 2. Non vengano assegnati contingenti di base ai membri esportatori che producono meno di 10.000 tonnellate di cacao ordinario e che sono elencati nell'allegato B. 3. Se l'evoluzione della produzione di un membro esportatore lo richiede, il Consiglio sottopone a revisione gli elenchi che figurano agli allegati A e B.
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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-30

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