Accordo

Art. 31

Contingenti annui di esportazione.

In vigore dal 31 gen 1978
. Contingenti annui di esportazione. 1. Almeno quaranta giorni prima dell'inizio di ogni anno contingentale, il Consiglio approva una previsione della domanda mondiale netta d'importazione di cacao. A questo scopo, il Consiglio tiene conto di tutti i dati pertinenti che influiscono sulla domanda e sull'offerta di cacao che comprendono in particolare l'evoluzione precedente delle macinature, le prevedibili variazioni delle scorte e le tendenze correnti e previste dei prezzi. Sulla base di queste previsioni e in considerazione del volume previsto delle esportazioni non contingentale, nonché delle importazioni provenienti dai non membri, il Consiglio stabilisce immediatamente, con votazione speciale, il livello dei contingenti annui di esportazione eventualmente necessario per mantenere i prezzi entro il margine indicato all'. 2. Se trentacinque giorni almeno prima dell'inizio dell'anno contingentale il Consiglio non può raggiungere un accordo sui contingenti annui di esportazione, il direttore esecutivo presenta al Consiglio le sue proposte in merito al totale dei contingenti annui d'esportazione. Il Consiglio prende immediatamente una decisione su queste proposte con votazione speciale. Il Consiglio fissa in ogni caso i contingenti annui di esportazione trenta giorni almeno prima dell'inizio dell'anno contingentale. 3 La previsione approvata conformemente al paragrafo 1 ed i contingenti annui di esportazione fissati su questa base vengono rivisti e, se del caso, riveduti dal Consiglio con votazione speciale durante la sessione ordinaria della prima metà dell'anno contingentale considerato in base ai dati statistici aggiornati che esso abbia potuto raccogliere in applicazione dell'. 4. Il contingente annuo di esportazione per ciascun membro esportatore e proporzionale al contingente di base fissato conformemente all'. 5. Su presentazione delle prove che ritiene soddisfacenti, il Consiglio autorizza ogni membro esportatore che produce meno di 10.000 tonnellate in un anno contingentale qualsiasi ad esportare durante detto anno un quantitativo che non superi la produzione effettiva di cui dispone per l'esportazione.
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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-31

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