Accordo

Art. 35

Rispetto dei contingenti di esportazione.

In vigore dal 31 gen 1978
. Rispetto dei contingenti di esportazione. 1. I membri prendono tutti i provvedimenti del caso affinché vengano rispettati assolutamente gli obblighi da essi contratti col presente Accordo in merito ai contingenti di esportazione. Il Consiglio può chiedere ai membri di prendere se necessario, provvedimenti supplementari onde applicare in modo effettivo il sistema dei contingenti di esportazione, ivi compresa l'emanazione, da parte dei membri esportatori, di regolamenti che prescrivono la registrazione di tutto il cacao che devono esportare entro i limiti dei contingenti di esportazione in vigore. 2. I membri esploratori si impegnano a organizzare le loro vendite in modo che la commercializzazione avvenga in modo regolare ed essi possano rispettare in qualsiasi momento il loro contingente di esportazione in vigore. In ogni caso, nessun membro esportatore esporta, oltre 85% nel corso dei primi due trimestri i più del 90% durante i primi tre trimestri del suo contingente annuo di esportazione stabilito in conformità dell'. 3. Ciascun membro esportatore si impegna affinché il volume delle sue esportazioni di cacao non superi il suo contingente di esportazione in vigore. 4. Se un membro esportatore supera il suo contingente di esportazione di meno dell'1 per cento del suo contingente annuo di esportazione, questo quantitativo in più non viene considerato come un'infrazione al paragrafo 3. Nondimeno la differenza viene dedotta dal contingente di esportazione in vigore del membro interessato per l'anno contingentale seguente. 5. Se un membro esportatore supera una prima volta il suo contingente di esportazione in vigore di un quantitativo superiore al margine di tolleranza di cui al paragrafo i, questo membro vende alla scorta stabilizzatrice, a meno che il Consiglio non decida diversamente, un quantitativo pari alla differenza, entro i tre mesi successivi alla data alla quale il Consiglio ha constatato la trasgressione. Questo quantitativo viene dedotto automaticamente dal suo contingente di esportazione in vigore per l'anno contingentale immediatamente successivo a quello in cui ha avuto luogo l'infrazione. Le vendite fatte alla scorta di stabilizzazione di cui al presente paragrafo vengano effettuate in conformità ai paragrafi 6 e 7 dell'. 6. Se un membro esportatore supera una seconda volta o varie volte il suo contingente di esportazione in vigore di un quantitativo superiore al margine di tolleranza di cui al paragrafo 4, a meno che il Consiglio non decida diversamente, questo membro vende alla scorta stabilizzatrice un quantitativo pari a due volte la differenza entro i tre mesi successivi la data alla quale il Consiglio ha constatato la trasgressione. Questo quantitativo viene dedotto automaticamente dal suo contingente di esportazione in vigore per l'anno contingentale immediatamente successivo a quello in cui ha avuto luogo l'infrazione. Le vendite fatte alla scorta stabilizzatrice di cui al presente paragrafo vengono effettuate in conformità dei paragrafi 6 e 7 dell'. 7. Le misure attuale in applicazione dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo non derogano alle disposizioni del capitolo XV. 8. Quando determina i contingenti annui di esportazione a norma dell', il Consiglio può decidere con votazione speciale, di fissare i contingenti trimestrali di esportazione. Contemporaneamente esso definisce le norme che disciplinano l'applicazione e la soppressione dei contingenti trimestrali di esportazione. Nel definire queste norme, il Consiglio tiene conto delle caratteristiche di produzione di ciascun membro esportatore. 9. Qualora l'istituzione oppure la riduzione di contingenti di esportazione non possa essere effettuata completamente durante l'anno contingentale in corso a causa dell'esistenza di contratti bona fide conclusi quando i contingenti di esportazione in vigore all'atto della conclusione dei contratti, l'adattamento viene apportato nei contingenti di esportazione in vigore per l'anno contingentale successivo. Il Consiglio può chiedere che gli vengano fornite le prove dell'esistenza di questi contratti. 10. I membri si impegnano a trasmettere immediatamente al Consiglio qualsiasi informazione che essi eventualmente raccolgano su infrazioni al presente Accordo oppure a norme o regolamenti emanati dal Consiglio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-a-35

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